Statuto
Art. 1. Denominazione
E’ costituita, ai sensi Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e delle leggi vigenti in materia un’Associazione scientifica infermieristica a carattere interdisciplinare operante in ambito sanitario, denominata “INFERMIERI DI MALATTIE INFETTIVE 24 NETWORK ETS”, che assume la sigla “IMI24 Network ETS”.
L’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo ETS il cui utilizzo è subordinato all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.
L'Associazione persegue, senza fini di lucro, le finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto dei diritti della persona, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione come anche previsto dalla Costituzione.
L’Associazione è apartitica ed apolitica e non svolge né direttamente né indirettamente alcuna attività sindacale a favore dei Soci.
L'Associazione non svolge sia direttamente che indirettamente, attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
L’Associazione, così come i suoi legali rappresentanti, svolge la sua attività in piena autonomia da qualsivoglia interesse.
L’Associazione ha sede legale in Milano, essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2. Scopi
Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione svolge, in via principale le attività
di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 relative a:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- L’Associazione persegue le sue finalità valorizzando le competenze specialistiche degli infermieri e degli altri operatori sanitari che operano nell’ambito delle Malattie Infettive; in particolare, sviluppa la sua attività per:
- promuovere la ricerca infermieristica in Malattie Infettive e discipline affini attraverso studi, ricerche, indagini, articoli divulgativi e scientifici, pubblicazioni;
- promuovere e svolgere attività scientifiche, didattiche culturali ed informative, sui temi relativi alla prevenzione, cura ed assistenza delle malattie infettive organizzando incontri, seminari,convegni, tavole rotonde ed altre iniziative scientifico-culturali per favorire l’aggiornamento e la crescita professionale, la formazione dei Soci e degli operatori sanitari coinvolti in ambito infettivologico;
- promuovere un confronto multidisciplinare e di collaborazione con Istituzioni e Società scientifiche Nazionali ed Internazionali su materie correlate alle malattie infettive;
- promuovere una rete infermieristica coinvolgendo i Centri di Malattie Infettive presenti sul territorio nazionale ed all’estero per sostenere, sviluppare e favorire filiere di ricerca, di condivisione di informazioni quanti-qualitative finalizzate all’analisi, alla costruzione, all’innovazione di percorsi assistenziali e di modelli organizzativi;
- promuovere attività di formazione nella suddetta materia, anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- L’Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti.
dall’art.6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3. Risorse economiche – Patrimonio
Le risorse economiche dell’Associazione per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività sono costituite da:
- quote associative e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche,
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- beni dell’Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4. Esercizio finanziario e Bilancio
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’Esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario dell'anno precedente e il Bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea ordinaria annuale dei Soci per l’approvazione. Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno destinati al Fondo Comune essendone espressamente vietata la distribuzione a qualunque titolo.
Art. 5. Soci
L’Associazione è costituita da:
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari
Possono divenire Soci tutti coloro che abbiano acquisito l’abilitazione all’esercizio della professionale infermieristica, che svolgano o abbiano svolto la propria attività professionale nell’ambito delle Malattie Infettive o, a diverso titolo, rientranti nell’ambito delle Malattie Infettive, che condividano gli scopi e le finalità perseguiti dall’Associazione attenendosi al presente Statuto e alle delibere degli organi sociali, previa presentazione della domanda di adesione indirizzata al Consiglio Direttivo I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Direttivo Lo status di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito del venir meno dei requisiti di ammissione all’Associazione previsti dallo Statuto, del mancato versamento della quota associativa a seguito di sollecito inviato a mezzo PEC, dell’assunzione di comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione.
Soci Ordinari:
i Soci Ordinari sono infermieri abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie che svolgano o abbiano svolto la propria attività professionale nell’ambito delle Malattie Infettive o, a diverso titolo, rientranti nell’ambito delle Malattie Infettive, in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Soci Sostenitori:
i Soci Sostenitori sono coloro che, pur non essendo infermieri, condividono gli scopi e le finalità perseguiti dall’Associazione, sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Soci Onorari:
i Soci Onorari sono personalità interne o esterne alla professione che operano o abbiano operato nell’interesse dell’Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo. Non sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa. Ogni associato, purchè iscritto nel libro dei Soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto in Assemblea.
Art. 6. Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Past President
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio dei Probiviri
- l’Organo di Controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall’art. 30 comma 2 e 31 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- il Comitato Scientifico
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Art. 8. Assemblee
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione. All’Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. All’Assemblea ordinaria dei Soci, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, in qualunque Sede e comunque nel territorio nazionale, con comunicazione scritta, o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione inviata a tutti gli Associati con preavviso di 30 giorni e pubblicata sul sito dell’Associazione, spettano le competenze relative a:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi dell’Associazione;
- approvare le linee generali programmatiche di attività dell’Associazione;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario attribuito dalla legge e dal presente Statuto.
L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare:
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all’art. 5. Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, partecipano al voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa. E’ ammesso il voto con delega scritta fino ad un massimo di tre per ogni Socio. L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, collegati audio-video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) riportati nei verbali, a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
ed è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, e/o rappresentati con delega scritta, la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti e/o rappresentati; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e/o rappresentati e delibera a maggioranza dei Soci presenti e/o rappresentati. Per le delibere riguardanti le modifiche di Statuto, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti”. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per posta elettronica e/o PEC.
Art. 9. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i Soci, e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili per un ulteriore mandato. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificarne la nomina.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza, con voto a scrutinio segreto, il Presidente tra i suoi componenti e, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti; è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La convocazione è inviata almeno 7 giorni prima a mezzo posta elettronica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in più luoghi, collegati audio-video e riportate nei verbali, sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e deliberano a maggioranza semplice; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione programmando e coordinando l’attività e le linee di indirizzo approvate dall’Assemblea, cura l’attuazione delle delibere assembleari, stipula tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività associativa, determina l’ammontare delle quote annuali associative e le modalità di versamento, predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, delibera circa l’ammissione, la sospensione, l’esclusione dei Soci; predispone eventuali Regolamenti interni all’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, può nominare dei soggetti cui attribuire competenze progettuali e organizzative quali il Referente della Comunicazione associativa, i Referenti di Commissioni relative a materie di studio di interesse per l’Associazione, il Referente per i rapporti con le Associazioni ed il territorio.
Art. 10. Presidente
Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione, la rappresentanza di frontea terzi e in giudizio, la firma sociale, la cura dell’osservanza degli adempimenti statutari.In particolare: convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea ordinaria e straordinariadei Soci, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.In caso di impedimento o di impossibilità del Presidente tutte le sue funzioni spettano alVicepresidente o, in sua assenza al Past President; in casi di necessità e urgenza il Presidentepuò anche compiere atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve contestualmenteconvocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 11. Past President
La carica di Past President è assunta di diritto dal Presidente uscente.Il Past President è un organo con funzione consultiva del Consiglio Direttivo, partecipa alleriunioni ed alle attività dello stesso senza diritto di voto.Resta in carica per un mandato.Art. 12. VicepresidenteIl Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi Componenti; rimane in carica untriennio ed è rieleggibile per un secondo mandato. Il Vicepresidente coadiuva il Presidentenell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 13. Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.Il Segretario coadiuva il Presidente nell’organizzazione delle attività dell’Associazione, partecipaalle riunioni e provvede alla redazione del verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo edell’Assemblea, sottoponendoli ad approvazione nella seduta successiva, tiene lacorrispondenza ordinaria con i Soci; rimane in carica un triennio ed è rieleggibile per un secondomandato.
Art. 14. Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi Componenti; rimane in carica un triennio edè rieleggibile per un secondo mandato.Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative, al pagamento delle obbligazioniassunte dall’Associazione, alla compilazione ed all’aggiornamento dei libri contabili, allaregistrazione delle quote e all’aggiornamento della posizione dei singoli Soci. Predispone epresenta il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo al Consiglio Direttivo,partecipa alle riunioni.
Art. 15. Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, eletti dall’Assemblea tra i Sociregolarmente e continuativamente iscritti da almeno tre anni; rimangono in carica un trienniosono rieleggibili per più mandati.Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto dello Statuto della Associazione e di eventualiRegolamenti, arbitra in merito ad eventuali controversie sorte nell’ambito dell’Associazione eche interessino uno o più Soci, controlla il corretto funzionamento dell’Associazione ed ilrispetto, da parte degli Organi associativi eletti, delle norme statutarie, esprime parere sullecancellazioni dei Soci per verificata attività in contrasto con gli scopi dell’Associazione,sovrintende alla corretta attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità socialee di pari opportunità dell’Associazione.
Art. 16. Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo e composto da almeno tre membri e daun numero variabile tra soggetti interni o esterni all’Associazione di documentata qualificatacompetenza, rimane in carica tre anni ed è coordinato da un membro del Direttivo stesso.Il Comitato Scientifico è deputato al coordinamento, alla verifica ed al controllo delle attivitàformative di progettazione programmate e svolte dall’Associazione e della qualità dellaproduzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica ebibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale ed esprime suggerimenti su lineedi indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in camposcientifico e sociosanitario.
Art. 17. Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio deve essere deliberatodall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti evotanti.Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore,altre Associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai finiistituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficiodi cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione prevista dallalegge.
Art. 18. Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalledeliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché dalle norme del codice civile e loro modificheo integrazioni.